Nuovo elenco discipline CONI. Devo modificare lo statuto?

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NUOVO ELENCO DISCIPLINE AMMESSE A REGISTRO CONI: con propria Delibera n.1566 del 20.12.2016 e successive integrazioni e modificazioni  il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il “riconoscimento ai fini sportivi”.

Ciò, per quanto si evince nelle premesse della Delibera, “al fine di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive”.

Il fine della Delibera CONI, dunque, è stato quello di fare ordine (bonificare) per distinguere i “veri” sport dai “finti” sport, e per revocare il riconoscimento ai fini sportivi ad associazioni e società praticanti attività ritenute non più “sportive”.

Ne è risultato quindi un elenco che non ha tenuto conto di altre attività, anche importanti, quali lo yoga (che parrebbe ora, da dichiarazioni del Presidente CONI, venire reinserito) il crossfit, il pilates, il krav maga, le MMA, rei di non aver trovato spazio negli elenchi dei predetti organismi presi dal CONI quali riferimento.

 

La conseguenza della mancata inclusione di tali attività tra le discipline “riconosciute” dal CONI è che le associazioni e società praticanti le predette attività “escluse” non potranno più definirsi associazioni o società “sportive“, non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica e amministrativo-gestionale. Infatti l’esclusione da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva fino al limite di euro 7.500 interessa solo le collaborazioni per l’esercizio diretto dello sport e le collaborazioni coordinate e continuative non professionali per attività di carattere amministrativo gestionale rese nei confronti di associazioni o società risultanti iscritte al Registro CONI (ai sensi dell’art. 67 del TUIR Testo Unico Imposte sui Redditi DPR 917/1986).

ATTENZIONE! Questo, fino a prova contraria, non significa che le ASD non possano svolgere queste attività, godendo anche di agevolazioni fiscali quali la de-commercializzazione delle quote associative. Ma implica che non potranno qualificarsi come ASD se svolgono “solo” attività non ricomprese; e che non potranno godere di alcune agevolazioni riservate agli iscritti nel Registro CONI, quali la possibilità di pagare gli istruttori con compensi ex. art . 90.

Situazione diversa riguarda invece le SRL SD. Queste infatti avranno, da quel che si evince, 3 alternative.

1-trasformarsi in ente associativo (es. in ASD). 2-uscire dall’ambito del non profit e commercializzarsi. 3-rinunciare allo svolgimento della attività non ammessa (se non è l’attività unica ed esclusiva).

Quindi facendo un esempio concreto: l’associazione sportiva (ASD) che svolge in via esclusiva attività di Krav Maga, potrà continuare a svolgere tale disciplina in ambito ASI, prevedendo il pagamento di quote di iscrizione istituzionali. Ma non potrà essere iscritta a Registro CONI, né potrà corrispondere agli istruttori i compensi forfettari per l’insegnamento di quelle attività.  Mentre la SSD che svolge in via esclusiva attività di Pilates dovrà rinunciare allo svolgimento di tale attività o trasformarsi in ente associativo (Associazione, Associazione Sportiva Dilettantistica ASD)

Comunque, nel caso in cui un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) accertasse l’assenza della propria disciplina dall’elenco di quelle ammissibili potrebbe essere ugualmente essere iscritta, verificando se l’attività svolta sia compatibile con le discipline riconosciute, in base ad un  principio di affinità.

Prendiamo ad es. il FITNESS, che è previsto quale:

021 Fitness in acqua con le pinne

111 Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness

217 Cultura Fisica, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico

Si può ipotizzare di svolgere il Fitness nel metodo Crossfit o il Pilates, a condizione di non pubblicizzare tali attività in quanto tali o corrispondere compensi agli istruttori per le stesse? Probabilmente si.

NOTA BENE. Sarà probabilmente necessario modificare il proprio statuto, definendo con precisione l’attività svolta in riferimento alla classificazione del Registro CONI. In vista di un’ispezione fiscale verrebbe così evitata ogni contestazione, ad esempio, verso l’uso del regime dei 7.500€.

Quindi considerato che dal 1 gennaio 2018 il CONI non ammetterà a Registro attività non in elenco, prima dell’anno nuovo sarà utile verificare, come sopra esposto, la conformità dello statuto, per capire se necessitino variazioni al fine di adeguarlo alle novità previste. In ogni caso, per poter godere di determinate agevolazioni fiscali connesse all’iscrizione a Registro, ci si dovrà “rassegnare” ad essere ricompresi in una delle categorie ammesse dal CONI.

Il nostro ufficio è a disposizione per una “verifica gratuita” degli statuti. Qualora necessitasse una rivisitazione degli stessi, potremo procedere con l’assistenza di professionisti (avvocati) alla revisione statutaria che dovrà prevedere una delibera assembleare ad hoc. Il contributo previsto per tale servizio è di 150 euro per la redazione nuovo statuto e l’assistenza alla verbalizzazione dei contenuti assembleari ed istruzioni per la registrazione.

Modulo richiesta verifica gratuita

 

Oggetto. Richiesta verifica statuto.

 

ASD ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SEDE ATTUALE………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ATTIVITA’ SPORTIVE prevalenti  svolte …………………………………………………………………….…………………………………….

ATTIVITA’ Secondarie……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recapiti telefonici .…………………………………………………………………………………………………………………………………………

E mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  • Allegare Statuto

 

Trasmettere dati modulo richiesta e statuto scannerizzato via mail a: presidente.consulta@asinazionale.it